Decreto MIUR 16.05.2014, prot. n. 312
1. La prova scritta è valutata in trentesimi.
2. Criteri:
a) l'oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce;
b) la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana, e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;
c) nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l'accesso al percorso di TFA;
d) nel caso di classi di concorso che contemplano l'insegnamento della lingua italiana, è prevista una prova di analisi del testo;
e) nel caso di classi di concorso che contemplano l'insegnamento delle lingue classiche è prevista una prova di traduzione;
f) nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta essere integrata da una prova pratica in laboratorio.
3. I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale se hanno conseguito una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di classi di concorso che prevedono anche la prova pratica in laboratorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, lettera f), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.
4. I contenuti e il calendario delle prove scritte sono predisposti autonomamente dall'Ateneo che ne assicura adeguata pubblicità. Le prove devono comunque essere espletate entro il mese di ottobre 2014.
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