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Decreto MIUR 22.05.2014, prot. n. 353

Aggiornamento graduatorie di istituto per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.

Art. 10 - Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi

1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via definitiva, le graduatorie di circolo e d'istituto di I fascia e, in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di II e di III fascia.

2. Avverso le graduatorie provvisorie di II e III fascia è ammesso reclamo - secondo le disposizioni e nei termini di cui all'articolo 5, comma 9, del Regolamento - che deve essere presentato, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto previsto al precedente articolo 8. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Avverso la stipula dell'atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. Anche avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'articolo 63 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, eventualmente previo esperimento delle procedure di conciliazione e arbitrato previste dall'articolo 130 e seguenti del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

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