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Decreto MIUR 22.05.2014, prot. n. 353

Aggiornamento graduatorie di istituto per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 7, devono possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e 3 mesi;

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezione e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato (articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 1996).

2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'unione Europea devono:

a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, secondo quanto previsto anche dalla nota 7 ottobre 2013, n. 5274.

3. Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), de

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