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Decreto MIUR 22.05.2014, prot. n. 353

Aggiornamento graduatorie di istituto per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.

Art. 6 - Scelta della provincia e delle sedi scolastiche

1. Le modalità di scelta della provincia e il numero massimo di istituzioni scolastiche alle quali richiedere l'inclusione nelle relative graduatorie di circolo e di istituto sono disciplinati dall'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del Regolamento

2. Ai sensi delle predette disposizioni, l'aspirante può richiedere, presentando il relativo Modello B compilato secondo le modalità indicate al successivo articolo 7, comma 6, un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.

3. Ove, in alcune province, non sussistano le condizioni per il rispetto dei limiti, indicati al precedente comma 2 per la scuola dell'infanzia e primaria, a causa della carenza numerica di una o di altra tipologia di istituzione scolastica ovvero a causa di rilevanti ragioni di carattere organizzativo, le competenti Direzioni regionali possono disporre, con motivato provvedimento da pubblicare tempestivamente sui rispettivi siti internet regionali e provinciali, che in tali province i candidati possono presentare domanda nel numero complessivo di 10 istituzioni scolastiche, senza tener conto dei limiti prescritti.

4. Le indicazioni relative ad istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni secondo l'ordine indicato dal candidato nel Modello B.

5. Per gli aspiranti che intendano produrre domande agli Uffici Scolastici delle province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d'Aosta vigono le specifiche disposizioni e termini adottati dai predetti Uffici secondo autonomi provvedimenti. La procedura d

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