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Decreto MIUR 22.05.2014, prot. n. 353

Aggiornamento graduatorie di istituto per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.

Art. 8 - Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli

1. Nei moduli di domanda e nelle relative avvertenze e note - che sono parte integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati necessari ai fini della presente procedura. Vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al precedente articolo 7.

3. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrne alcuna certificazione, fatta eccezione per l'obbligo di documentazione relativamente a:

a) titoli artistici prodotti dagli aspiranti all'insegnamento per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, secondo le disposizioni previste dalle rispettive tabelle di valutazione di cui al precedente articolo 5, tenuto, comunque, conto di quanto stabilito dal precedente articolo 4, comma 4, in materia di conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti nelle graduatorie d'istituto del triennio precedente, relativamente alla valutazione dei titoli artistici medesimi;

b) titoli di studio conseguiti all'estero (v. precedente articolo 2);

c) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera (v. precedente articolo 2);

d) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'unione Europea (nota 2 al punto D della tabella di valutazione annessa come allegato B al Regolamento);

e) servizi di insegnamento prestati

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