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Decreto MIUR 22.05.2014, prot. n. 353

Aggiornamento graduatorie di istituto per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.

Art. 9 - Esclusioni - Regolarizzazioni

1. Non è ammessa a valutazione la domanda presentata fuori termine ed in modalità difforme da quella indicata al precedente articolo 7, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente articolo 3.

2. Il candidato che non è in possesso del necessario titolo di accesso di cui al precedente articolo 2 è escluso dalle graduatorie.

3. È escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che ha presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse, ivi incluse quelle delle province di Trenta e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, di cui al comma 1 del precedente articolo 6.

4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

5. È escluso dalle graduatorie l'aspirante che per la medesima fascia di appartenenza delle graduatorie aggiornate in precedenza dichiari nuovamente o riproduca titoli già presentati in occasione delle procedura relativa al biennio 2009-2010 e 2010-2011 e al triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, indipendentemente se siano stati o meno oggetto di valutazione, secondo quanto previsto dall'ultimo capoverso del precedente articolo 4, comma 8.

6. È escluso dalle graduatorie, a meno che non regolarizzi la domanda ai sensi del successivo comma 7, l'aspirante che non fornisca le indicazioni relative alle modalità per ricevere le comunicazioni, espressamente previste dal comma 4 del successivo articolo 12.

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