Legge 16.05.2014, n. 79
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36
All'articolo 1:
al comma 1, lettera a), le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto superiore di sanità»;
al comma 2, lettera c), capoverso 5, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto superiore di sanità»;
al comma 3, capoverso Art. 14:
al comma 1:
alla lettera a), il numero 6) è sostituito dal seguente:
«6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo»;
alla lettera b), numero 1), la parola: «indica» è soppressa;
il comma 5 è soppresso;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 19 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorizzazioni non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al presente comma, persone fisiche o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75; in tali casi sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni già rilasciate"»;
al comma 4, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea»;
al comma 9:
alla lettera a), capoverso 1, al primo per
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