Ordinanza MIUR 19.05.2014, n. 37
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122);
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. articolo 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122);
c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,n. 27;
d) gli alunni delle scuole legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. citato articolo 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122);
e) nella regione Lombardia gli studenti in possesso del diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i quali sono considerati aspiranti interni. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base dell'elenco degli aspiranti presentato da cia
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