Ordinanza MIUR 19.05.2014, n. 37
1. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame stesso (cfr. articolo 6, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122).
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. Per i candidati di cui all'articolo 17, comma 4, e 18, comma 2, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
4. L'esito della parte specifica dell'esame ESABAC con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'Istituto sede della commissione, con la formula: "Esito ESABAC: Punti...." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.
5. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di 100 con l'attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.262, all'acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo Nazionale delle Eccellenze.
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