Ordinanza MIUR 19.05.2014, n. 37
1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2013. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore Generale della regione di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'articolo 3. La domanda dei predetti candidati esterni deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all'articolo 23.
2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'articolo 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro il 31 maggio 2014.
3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2014. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono
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