Ordinanza MIUR 19.05.2014, n. 37
1. L'ammissione dei candidati esterni, ivi compresi quelli provenienti da paesi appartenenti all'Unione Europea, è sempre subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. In particolare, sostengono l'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (cfr. legge 11 gennaio 2007, n.1, articolo 1, capoverso articolo 2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167).
2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno. Analogamente, i candidati in possesso di promozione o idoneità a una clas
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