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Ordinanza MIUR 19.05.2014, n. 37

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014.

Art. 8 - Credito scolastico

1. La ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica, a regime, già dall'anno 2011/2012, nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l'ultimo (articolo 1 del decreto ministeriale n. 99 del 2009). Per l'esame di Stato 2013/2014, i punteggi del credito scolastico relativo all'ultima classe sono, pertanto, attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al decreto ministeriale n.99 del 16 dicembre 2009, che hanno sostituito le tabelle allegate al decreto ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007. Per il credito scolastico relativo agli anticipatari per merito si rinvia al successivo articolo 21, comma 5. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre dall'anno scolastico 2008/2009 alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all'articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato decreto ministeriale n. 99 del 2009, e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998;

3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'articolo 2, c

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