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Ordinanza MIUR 19.05.2014, n. 37

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014.

Art. 9 - Crediti formativi

1. Per l'anno scolastico 2013/2014, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi dovrà essere pervenuta all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2014 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

3. Qualora gli esami preliminari fossero iniziati prima del 15 maggio i candidati esterni opportunamente informati avranno presentato gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.

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