Ordinanza MIUR 22.05.2014, n. 38
1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all'Ufficio scolastico regionale competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 23 giugno 2014.
2. L'Ufficio scolastico regionale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando entro il 3 luglio 2014 alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico regionale, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 12 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 26 febbraio 2014, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. L'Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 26 febbraio 2014. Detta doc
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