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Circolare PCM - Dipartimento Funzione Pubblica 18.03.2014, n. 3

Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici - Articolo 1, commi 471 ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

1. Introduzione

La presente circolare fornisce indicazioni e chiarimenti relativi all'applicazione delle disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici introdotte dalla legge di stabilità per il 2014, ad integrazione di quanto già precisato, con riferimento alle precedenti disposizioni in materia, nella circolare n. 8 del 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

La circolare, in particolare, fa riferimento, oltre che alle nuove disposizioni della citata legge di stabilità, all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012. Essa richiama altresì alcune ulteriori disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici nel settore pubblico, che continuano a trovare applicazione.

2. Le precedenti disposizioni in materia di limiti retributivi

A fini di equità e di contenimento della spesa nel settore pubblico, l'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, che detta Disposizioni in materia di trattamenti economici, impone un limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Per l'anno 2014, questo trattamento è pari a euro 311.658,53, come indicato dalla nota del Ministero della giustizia n. 6651 del 23 gennaio 2014.

In attuazione di quanto previsto dal citato articolo 23-ter, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 ha definito il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti, prevedendo che, ai fini del raggiungimento del limite, rileva

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