Decreto legislativo 04.03.2014, n. 39
1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «del medesimo codice», è aggiunto il seguente periodo: «, nonché dall'art. 609-undecies».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.».
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