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Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione 07.10.2014, n. 144

Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni.

L'Autorità

Preso atto

che dopo l'emanazione della delibera n. 65 del 2013 numerose amministrazioni hanno formulato osservazioni e posto all'Autorità ulteriori quesiti relativi all'applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Considerata

l'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, così come modificato dall'articolo 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014, che chiarisce definitivamente l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni dell'intero decreto

Ritenuto

necessario pronunciarsi nuovamente sulla materia degli obblighi di pubblicazione che ricadono sui componenti degli organi di indirizzo politico, anche al fine di dare una motivazione più accurata e di risolvere alcune questioni applicative relative a specifiche amministrazioni pubbliche

Ritenuto

necessario adottare una nuova delibera interamente sostitutiva della delibera n. 65 del 2013, al fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi

Delibera

1. Ambito soggettivo di applicazione del decreto n. 33 del 2013

La presente deliberazione è volta a definire l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del decreto n. 33 del 2013 con riferimento alle pubbliche amministrazioni.

La delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione delle stesse disposizioni con riferimento agli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni sarà oggetto di distinta deliberazione.

Il nuovo articolo 11 del decreto n. 33, così come modificato dall'articolo 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014, è molto chiaro nel comprendere tra gli enti pubblici tenuti all'applicazione delle disposizioni del decreto «tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi co

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