Legge 30.10.2014, n. 161
Capo II - Disposizioni in materia tributaria
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-quater, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento di cui al comma 1 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza»;
b) all'articolo 4-quater, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento»;
c) all'articolo 193-quater, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza».
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