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Legge 30.10.2014, n. 161

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis. (G.U. 10.11.2014, n. 261 - S.O.)

Capo VI - Altre disposizioni

Art. 27 - Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARK

1. Al secondo comma dell'articolo 2506-ter del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata».

2. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, è sostituito dal seguente:

«3. Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il 90 per cento ma non la totalità delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del medesimo codice sono richieste soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata».

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