Decreto MIUR 05.09.2014, prot. n. 717
1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art. 10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).
2. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
3. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
a) i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
b) il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
c) le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa inoltre deve contenere:
a) l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
b) la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che, trascorse 24 ore da tale termine, tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni
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