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Decreto MIUR 05.09.2014, prot. n. 717

Aggiornamento graduatorie istituto.

Art. 12 - Norme finali e di rinvio

1. Ai fini del presente decreto, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di cui al d.P.R. n. 588 del 1985, o nelle precedenti qualifiche del personale non docente, di cui al d.P.R. n. 420 del 1974, è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali. Il servizio prestato in qualità di aiutante cuoco è equiparato a quello di cuoco ai fini della valutazione relativa a quest'ultimo profilo professionale.

2. Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza ai candidati inseriti nelle prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto. Esaurita tale fascia, si passa allo scorrimento dei candidati inseriti nella corrispondente seconda fascia delle graduatone di circolo e di istituto e, una volta esaurita anche quest'ultima, si passa infine, ai candidati inclusi, in base alle disposizioni di cui al presente decreto, nella terza fascia, tenendo conto delle preferenze di cui all'allegata scheda (Allegato B).

3. Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, ai candidati che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine (Allegato C).

4. Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelle stabilite dal CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006-2009 e successive integrazioni e modificazioni.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato.

6. Adeguata pubblicità sarà data al pre

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