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Decreto MIUR 05.09.2014, prot. n. 717

Aggiornamento graduatorie istituto.

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre che dei requisiti specifici di cui al precedente art. 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali di accesso al pubblico impiego:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e mesi 3 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge n. 16 del 1992;

d) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 693 del 1996.

2. Ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.M. n. 174 del 1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, accertata al momento dell'equipollenza del titolo di studio.

3. Non possono partecipare alla procedura in esame:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di do

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