Decreto MIUR 05.09.2014, prot. n. 717
1. Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze, che sono parte integrante del presente decreto, sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati necessari ai fini della presente procedura. Vigono, al riguardo, le disposizioni normative di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.
2. È ammessa esclusivamente la dichiarazione circa i requisiti e i titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
3. Nella fase di costituzione delle graduatorie è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda sia per verificare l'ammissibilità della domanda stessa, sia per determinare l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione dei titoli (Allegato A) e definire, così, la posizione occupata in graduatoria, sia per la considerazione delle eventuali preferenze dichiarate (Allegato B), e, infine, per il solo profilo di assistente tecnico, per verificare il possesso dei titoli di accesso ai laboratori (Allegato C).
4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
5. All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d'istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspira
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