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Decreto MIUR 05.09.2014, prot. n. 717

Aggiornamento graduatorie istituto.

Art. 8 - Inammissibilità della domanda. Esclusione della procedura

1. Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4, comma 1, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.

2. L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:

a) abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse;

b) abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria domanda di inserimento o di conferma;

c) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3;

d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

3. La produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il candidato è inserito.

4. Le autodichiarazioni mendaci o l'autoproduzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni penali, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000.

5. Tutti i candidati sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso

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