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Decreto MIUR 05.09.2014, prot. n. 717

Aggiornamento graduatorie istituto.

Art. 9 - Ricorsi

1. Avverso l'esclusione o inammissibilità della domanda, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.

2. Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

3. Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.

4. Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

5. La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

6. Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.

7. I candidati che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi sotto condizione alla procedura e iscritti con riserva nella graduatoria.

8. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato.

9. Fermo restando quanto previsto nei precedenti comm

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