Delibera 09.09.2014
1. Nell'ambito del procedimento per l'applicazione di sanzioni, le richieste, le trasmissioni di documenti e le convocazioni ai destinatari sono effettuate in uno dei seguenti modi:
a) posta elettronica certificata;
b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
c) consegna a mano contro ricevuta.
2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorità.
3. Nei limiti necessari all'accertamento dei fatti e all'applicazione dell'eventuale sanzione, tutte le notizie, le informazioni o i dati acquisiti nello svolgimento dell'attività istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'art. 331 del codice penale.
4. Concluso il procedimento, il provvedimento finale è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità. Gli atti del procedimento diversi dal provvedimento finale non sono pubblicati. Essi sono accessibili ai sensi del capo VI della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.