Delibera 09.09.2014
1. Qualora l'omessa mancata adozione dei Provvedimenti di cui al presente Regolamento sia accertata da organi di polizia amministrativa o da organi con funzioni ispettive, gli stessi sono tenuti a contestare la violazione ai soggetti obbligati. La contestazione costituisce avvio del procedimento e deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 4, comma 5, del presente Regolamento.
2. Il procedimento è svolto dall'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, nelle forme e nei modi previsti dal presente Regolamento.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.