IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 12.09.2014, n. 132

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. 12.09.2014, n. 212)

Capo IV - Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione

Art. 16 - Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 6 agosto al 31 agosto di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° al 31 agosto di ciascun anno».

2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.

4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.