Decreto legge 12.09.2014, n. 132
Capo IV - Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione
1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 6 agosto al 31 agosto di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° al 31 agosto di ciascun anno».
2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.