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Decreto legge 12.09.2014, n. 132

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. 12.09.2014, n. 212)

Capo V - Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali

Art. 19 - Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede";

b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti). - Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;

c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il settimo comma è abrogato;

2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse;

d) dopo l'articolo 492 è inserito il seguente:

«Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). - Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'i

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