Nota MIUR 10.09.2014, prot. n. 1083
Costituzione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM (D.M. 30 giugno 2014, n. 526) - Linee Guida.
Al fine di assicurare uniformità di interpretazione e di applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2014, n. 526 , (di seguito denominato D.M.) si ritiene opportuno fornire indicazioni in ordine alla procedura valutativa che le Commissioni costituite presso codeste Istituzioni sono chiamate ad espletare.
Per quanto non espressamente indicato nelle presenti Linee Guida codeste Commissioni opereranno in piena autonomia nel rispetto di quanto previsto nel citato D.M. n. 526.
1) Con riferimento all'art. 1: si chiarisce che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M., sono costituite apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, "nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili": pertanto le graduatorie si riferiscono esclusivamente agli insegnamenti effettivamente attivati e presenti nell'organico delle istituzioni.
2) Con riferimento all'art. 2: può essere valutato quale requisito di ammissione il servizio prestato entro la data del 30 giugno 2014; il servizio svolto fino al 31 luglio 2014 può essere valutato esclusivamente come ulteriore servizio. Non possono essere valutati servizi non ancora svolti benché il contratto stipulato preveda lo svolgimento degli stessi (per esempio fino al 31.10.2014).
Il servizio prestato all'estero non è utile al conseguimento del requisito minimo di ammissione e va valutato esclusivamente come ulteriore servizio svolto.
Per "graduatorie" devono intendersi esclusivamente elenchi di candidati formati a seguito di una procedura di selezione pubblica finalizzata all'inserimento in graduatorie d'istituto, con esclusione delle selezioni che non abbiano prodotto una graduatoria in senso stretto, e cioè con inserimento dei candidati in ordine di successione in considerazione d
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