Decreto MIUR 27.08.2015, prot. n. 635
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che intendano partecipare alla procedura interregionale, presentano un'unica domanda all'Ufficio Scolastico della regione nella cui graduatoria sono inclusi. Nella domanda è espresso l'ordine di preferenza tra le regioni in cui risulti disponibilità di posti di cui all'articolo 1 comma 2.
2. Gli Uffici Scolastici Regionali forniscono, con apposito avviso, indicazioni circa i termini e le modalità di presentazione della domanda.
3. Per l'anno scolastico 2015/2016, il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1, è fissato al 7 settembre 2015. Entro l'11 settembre 2015, gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono alla Direzione generale per il personale scolastico le domande pervenute, dopo averne verificato l'ammissibilità.
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