Circolare Agenzia delle Entrate 13.04.2015, n. 15
Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: cd. scissione dei pagamenti. Articolo 1, commi 629, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Premessa
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, comma 629, lettera b), ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), secondo cui:
"1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito".
In data 23 gennaio 2015 è stato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il relativo Decreto attuativo, successivamente modificato con DM del 20 febbraio 2015.
I primi chiarimenti riguardo all'ambito di applicazione della disposizione in commento sono stati forniti con la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, in ordine al profilo soggettivo, e con la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, ai paragrafi 8.5, 8.6 e 8.7.
Con la presente circolare si intendono fornire ulteriori chiarimenti in ordine all'ambito applicativo del
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