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Decreto Interministeriale 14.04.2015

Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. (G.U. 13.05.2015, n. 109)

Capo I - Norme generali

Art. 2 - Risorse finanziarie

1. I finanziamenti a tasso agevolato per le finalità di cui all'art. 9, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116 sono concessi nel limite massimo di Euro 350.000.000,00 a valere sulle somme disponibili, alla data di emanazione del presente decreto, nel conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le rate di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, concessi ai sensi del richiamato art. 9, affluiscono al Fondo Kyoto e sono destinate alle medesime finalità di cui all'art. 1 del presente decreto.

3. Nell'ambito del citato conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06» CDP S.p.a. gestisce le risorse di cui al comma 1 sulla base di modalità contabili idonee ad assicurare la separata rendicontazione delle stesse.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono così ripartite:

a) nella misura di euro 250.000.000, ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3;

b) nella misura di euro 100.000.000, ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 6.

5. Alla chiusura dello sportello di presentazione delle domande, ai sensi del successivo art. 10, comma 2, del presente decreto, le eventuali somme residue delle risorse di cui ai punti a) e b) del precedente comma, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, possono essere destinate, con decreto del Ministero dell'ambiente e

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