Decreto MIUR 14.04.2015, n. 214
Titolo I - Regole comuni per le sperimentazioni del previgente ordinamento e del nuovo ordinamento
1. I candidati esterni non possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali serali del previgente ordinamento. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, esclusivamente nei corsi diurni sui programmi relativi ai nuovi ordinamenti con riferimento alle discipline del quinto anno.
2. Nei corsi quadriennali sperimentali di nuovo ordinamento autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, attesa la peculiarità di tali corsi i candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato; non è ammessa l'ammissione agli esami di Stato con abbreviazione di un anno per merito.
3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica.
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