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Decreto MIUR 14.04.2015, n. 214

Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2014/2015 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate. (G.U. 30.06.2015, n. 149)

Titolo I - Regole comuni per le sperimentazioni del previgente ordinamento e del nuovo ordinamento

Art. 3 - Validità dei diplomi dei corsi sperimentali

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 39, che individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2014/2015, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale del nuovo e del vecchio ordinamento, sono indicati i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.

2. I diplomi conseguiti al termine dei corsi sperimentali del previgente ordinamento autorizzati ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e confermati dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 234 del 2000, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari del previgente ordinamento.

3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi sperimentali di nuovo ordinamento autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, hanno valore pari a quelli che si conseguono al termine dei corsi ordinari riferiti ai percorsi di cui al vigente ordinamento.

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