Sentenza TAR Lazio 17.04.2015, n. 5714
Assenze per visite e terapie.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8500 del 2014, proposto da: Federazione Lavoratori della Conoscenza-Cgil, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ... e ..., con domicilio eletto presso il secondo in ...
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva,
della Circolare n. 2 adottata dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio in data 17.02.2014, pubblicata in GU Serie generale n. 85 dell'11.4.2014, nonché dei provvedimenti attuativi ancorché non conosciuti di data ignota e non comunicati e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
Vista la memoria difensiva della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 25 febbraio 2015 il dott. ... e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, la Federazione Lavoratori della Conoscenza-CGIL (FLC-CGIL) chiedeva l'annullamento, previa sospensione, della circolare in epigrafe.
In particolare, tale disposizione, rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni, era inerente all'applicazione dell'art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 16, comma 9, l. n. 111/2011 e successivamente modificato dall'ar
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.