Decreto MIUR 10.12.2015, n. 924
1. A valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di euro per l'anno 2017, sono assegnate alle Università statali specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a euro 58.625 annui.
2. Le risorse disponibili di cui al comma 1, per ciascun anno del triennio 2015-2017, sono ripartite fra le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale sulla base dei seguenti criteri:
a) ad ogni istituzione universitaria è attribuita una quota fissa pari a un 1 contratto di ricercatore ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di durata triennale, per complessivi 66 contratti, per un totale di euro 11.607.750 compresi gli oneri a carico dell'amministrazione;
b) a valere sulle risorse residue sono attribuiti ulteriori contratti alle istituzioni universitarie che hanno ottenuto il maggior importo della quota destinata nell'anno 2015 per le finalità premiali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, nella misura di 1 contratto per ciascuna delle predette istituzioni e fino ad utilizzo dell'intero importo di euro 3.392.250.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.