Decreto MIUR 10.12.2015, n. 924
1. Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella Tabella 1 facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori.
2. Le procedure per l'attribuzione dei contratti di cui al comma 1 sono riservate a candidati che abbiano usufruito per almeno 3 anni, anche cumulativamente, di:
- contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
- contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
- analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
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