Decreto MIUR 10.12.2015, n. 924
Formula iniziale
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 24, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, individuando al comma 3, lettera b), un tipo di contratto di durata triennale non rinnovabile, riservato a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) del medesimo comma 3, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
Visto, inoltre, il comma 8 del medesimo art. 24 della legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;
Visto il comma 5 del medesimo art. 24 della legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale "nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera
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