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Decreto legge 30.12.2015, n. 210

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 30.12.2015, n. 302)

Art. 11 bis - Proroga di termini in materia ambientale

1. Il termine di cui all'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato di sessanta giorni.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci di detto programma relativi a interventi urgenti o propedeutici, le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il sito di interesse nazionale "Bagnoli-Coroglio" ed erogati al comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 13 del medesimo articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.

3. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, le parole da: "Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "La trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprietà. Tale importo è versato alla curatela fallimentare mediante strument

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