Decreto legge 30.12.2015, n. 210
1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "venti".
2. Le domande di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, corredate della relativa documentazione, sono inviate alla Commissione di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 92 del 2004.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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