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Decreto legge 30.12.2015, n. 210

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 30.12.2015, n. 302)

Art. 3 bis - Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di proseguire le attività di sperimentazione, alla scadenza del triennio individuato dal comma 2 l'operatività della scuola è prorogata per un ulteriore triennio";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per il finanziamento delle attività della scuola per il triennio di cui al comma 2-bis, a integrazione delle risorse assegnate con deliberazione del CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204";

c) al comma 6, dopo le parole: "Allo scadere del triennio" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2-bis".

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