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Decreto legge 30.12.2015, n. 210

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 30.12.2015, n. 302)

Art. 6 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute

1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole: "sono rinnovati entro 8 mesi", sono sostituite dalle seguenti: "sono rinnovati entro 18 mesi".

2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "Entro il 1°gennaio 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1°gennaio 2017".

3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, è sostituito dal seguente:

"16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento, fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica".

4. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, dopo le parole: "Per l'anno 2014", sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2015 e per

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