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Decreto legge 30.12.2015, n. 210

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 30.12.2015, n. 302)

Art. 7 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

[1. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016".] 4

1-bis. All'articolo 10, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale".

[2. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016";

b) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016";

b-bis) al comma 20-bis, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016".] 5

[3. All'articolo 189, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016".]

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