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Decreto legge 30.12.2015, n. 210

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 30.12.2015, n. 302)

Art. 8 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.";

b) al comma 9-bis, le parole: " stabilito al 31 dicembre 2015" e le parole: "sino al 31 dicembre 2015" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "stabilito al 31 dicembre 2016" e " sino al 31 dicembre 2016";

b-bis) al comma 9-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio".

2. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3,

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