D.P.C.M. 27.02.2015
1. L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante dal presente decreto, inviando, entro il 10 di ciascun mese, la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.
2. Qualora in esito al monitoraggio mensile di cui al comma 1, l'onere sostenuto dall'INPS, per tre mensilità consecutive, sia superiore alle previsioni di spesa di cui all'art. 1, comma 128, della legge n. 190 del 2014, rapportate al periodo d'anno trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, di cui all'art. 1, comma 127, della legge n. 190 del 2014, con cui si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.
3. L'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 non pregiudica gli assegni già concessi dall'INPS.
4. Alle attività previste dal presente decreto l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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