Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.01.2015
1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17 ter, che risultano tali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tali società sono individuate a seguito della pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno, da parte del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo elenco. Le società interessate possono, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'elenco, segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento. L'elenco definitivo è pubblicato, a cura dello stesso Dipartimento delle finanze, entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo. 10
3. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre, le nuove società contro
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