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Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 30.01.2015

Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). (G.U. 01.06.2015, n. 125)

Art. 7 - Contenuti

1. L'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato «pdf» non modificabile avente i seguenti contenuti minimi:

a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;

b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;

c) la dichiarazione di regolarità;

d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

2. Il Documento di cui al comma 1 ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica di cui all'art. 6 ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

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