Nota MIUR 22.01.2015
CCNL Scuola 7 agosto 2014 sottoscritto ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 2014, n. 41, relativo al riconoscimento al personale ATA del Comparto Scuola dell'emolumento una-tantum avente carattere stipendiale.
Il Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. n. 3967 del 20/01/2015, ha riscontrato la nota di questa Direzione Generale prot. n. 14224 del 03/11/2014 relativamente all'accordo di cui in oggetto.
Il citato Dicastero ha ricordato che "la ratio della norma contrattuale si fonda sull'esigenza di superare la situazione determinatasi per il fatto che la prima e la seconda posizione economica, finalizzate alla valorizzazione professionale del personale, a seguito dell'assegnazione di particolari mansioni legate all'attuazione del piano per l'offerta formativa, erano state attribuite e liquidate anche in vigenza dei vincoli posti dall'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010".
Pertanto, al fine di evitare il necessario recupero degli emolumenti indebitamente erogati, la legge n. 41/2014 (legge di conversione del D.L. n. 3/2014) ha individuato le risorse per una specifica sessione negoziale finalizzata all'erogazione di un emolumento una-tantum, di natura stipendiale riconosciuto per un periodo temporale limitato e con la finalità di compensazione degli importi, già attribuiti con le posizioni economiche e soggetti quindi a recupero così come previsto nella relazione illustrativa all'accordo ARAN e confermato dal rapporto di certificazione della Corte dei Conti al citato accordo.
Con la stessa nota, la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che "Il personale richiedente in argomento non è stato destinatario dell'erogazione del beneficio economico mensile e pertanto non si è verificata per gli stessi la necessità di evitare il recupero degli emolumenti e di compensare quanto già percepito a titolo di posizione economica". "Anche l'espressione del testo contrattuale 'percepito o da percepire dall'attribuzione giuridica della posizione economica fino al 31 agosto 2014' era riferito al periodo dal 1 febbraio 2014 al 31 agosto 2014, durante il quale per effetto della disattivazione cautelativa
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