Circolare MIUR 08.06.2015, n. 12
Legge 23 dicembre 1998, 448 - articolo 26, comma 8, 9 e 10 e successive modifiche e integrazioni. Collocamento fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso: Enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; Associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi; Università e altri istituti di istruzione superiore. Anno scolastico 2015/2016.
1. Premessa
La legge di stabilità 2015, legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 330 ha disposto soppressione a decorrere dall'anno scolastico 2016/17 delle disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo e terzo periodo) e ha inoltre disposto al comma 331 del medesimo art. 1 l'eliminazione a decorrere dal 1° settembre 2015, della possibilità per il personale del comparto scuola di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni. Pertanto, limitatamente all'a.s. 2015/16 potranno essere assegnati docenti e dirigenti scolastici come di seguito si precisa:
- Fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- Fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
2. Collocamento fuori ruolo
Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato. Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido c
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